CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Art. 1) AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA – DEFINIZIONI

    1. L’organizzatore l’intermediario del pacchetto turistico, con il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività di base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
    2. Ai fini del presente contratto s’intende per:

organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio o verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di seguito indicati sotto la nozione di “pacchetto turistico” offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi art.4 verso un corrispettivo forfettario;

turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

    1. Nozione pacchetto turistico:

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.).

Art. 2) FONTI LEGISLATIVE

    1. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali e da quanto indicato nel modulo a fronte, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata all’Istituto Scolastico e dallo schema di capitolato d’oneri tra le Agenzie di Viaggio e le Istituzioni Scolastiche (nota n.645 dell’11/4/2002 e succ. modifiche). Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 79/2011.
    2. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 79/2011 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

Art. 3) PAGAMENTI

    1. La misura dell’acconto/acconti, fino ad un massimo del 30% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della stipula del contratto ovvero all’atto della richiesta impegnativa, risultano dal modulo di contratto. Gli acconti versati costituiranno caparra confirmatoria ex art.1385 c.c., secondo quanto prescritto dall’art.36 Comma I lettera d), lett. D del D.Lgs. 23/05/2011 n.79. Resta inteso che nei casi di applicazione delle penali per recesso, ai sensi del successivo art.5. IV° comma, l’organizzatore non potrà avvalersi della caparra confirmatoria, ma è espressamente autorizzato dall’Istituto Scolastico a trattenere le somme ricevute come acconti, a valere sulla penale ad esso spettante.
    2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

Art. 4) PREZZO

    1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

       -costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

-diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

       -tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

    1. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
    2. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o in programma fuori catalogo.
    3. L’organizzatore avrà diritto, ai sensi del punto 6 dello schema di Capitolato d’Oneri indicato al precedente art.2, di variare il prezzo stabilito nel contratto, ricalcolando le quote singole di partecipazione, nei casi in cui l’Istituzione Scolastica comunichi variazioni, nell’entità dei partecipanti, che modifichino il numero minimo o massimo di persone indicato per la validità del preventivo.

Art. 5) RECESSO DEL CONSUMATORE

    1. L’Istituto Scolastico e/o il singolo studente possono recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
  • aumento del prezzo di cui al precedente art.4 in misura eccedente il 10%;
  • modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
    1. Nei casi di cui sopra, l’Istituto Scolastico e/o il singolo studente hanno diritto, alternativamente:
  • ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
  • alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
    1. Il consumatore dovrà dare comunicazione della decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
    2. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate dal 1° comma, saranno addebitati il costo individuale di gestione pratica e la penale, nella misura indicata nel modulo di contratto sottoscritto. Sarà considerata giusta causa di recesso per forza maggiore del consumatore – anche ai fini del rimborso di cui al punto 14 dello schema di capitolato d’oneri indicato al precedente art. 2 – l’esistenza di fatti od eventi naturali che comportino una situazione di pericolo per la sicurezza dei viaggiatori nel Paese di soggiorno, nel solo caso in cui tale situazione sia stata attestata con nota del Ministero degli Affari Esteri che sconsigli di raggiungere tale Paese, ovvero del Ministero dell’Interno in relazione ad eventi relativi al territorio nazionale.

Art. 6) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

    1. Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore avrà facoltà di accettare il pacchetto turistico alternativo proposto (ai sensi del II° e III° comma del precedente articolo 5).
    2. In caso di mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto ai sensi del precedente art.5, l’organizzatore che annulla restituirà al consumatore la somma dallo stesso versata ed incassata dall’organizzatore tramite l’agente di viaggio ovvero il doppio di tale somma, ove ricorrano gli estremi per l’applicazione della caparra confirmatoria di cui al precedente art.3. La dazione della caparra dovrà intendersi comprensiva anche di ogni eventuale ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto di cui al comma II dell’art.42 del D.Lgs. 79/2011. Resta inoltre inteso che la somma oggetto di restituzione non potrà mai essere superiore al doppio dell’importo che il consumatore sarebbe tenuto a versare ai sensi del precedente art.5, comma IV, ove fosse egli ad annullare. L’applicazione della caparra è comunque esclusa nei casi di annullamenti dell’organizzatore dipendenti da caso fortuito e forza maggiore.

Art. 7) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

    1. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
    2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 8) SOSTITUZIONI

    1. Lo studente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
  1. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
  2. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 d.lgs.79/2011) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
  3. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
    1. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

Art. 9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

    1. Nel corso delle trattative o della gara di affidamento del viaggio di istruzione e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
    2. In ogni caso l’Istituto Scolastico e gli Studenti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani, le locali questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più studenti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
    3. Gli studenti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’Itinerario, nonché dei visti di soggiorno di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti, ivi inclusi i documenti autorizzativi all’espatrio per i minori, anche consultando le informative e circolari diramate dal Ministero degli Interni e dalle altre autorità competenti.
    4. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, l’Istituto scolastico e gli studenti reperiranno (facendo uso delle fonti informative indicate al comma

2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

    1. Gli studenti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. Gli studenti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
    2. L’Istituto scolastico e gli studenti sono tenuti a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

L’Istituto scolastico e gli studenti comunicheranno altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

L’Istituto scolastico e gli studenti sono tenuti ad informare l’intermediario e l’organizzatore di eventuali loro esigenze o condizioni particolari ( gravidanza, intolleranza alimentare, disabilità, ecc) ad e specificare esplicitamente le richieste di relativi servizi personalizzati.

Art. 10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

    1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
    2. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
    3.  

Art. 11) REGIME DI RESPONSABILITÀ

    1. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
    2. Il venditore del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

Art. 12) LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44,45 e 47 del Cod. del Turismo e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V. dalle Convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, nonché degli artt. 1783 e 1784 del Codice Civile.

Art. 13) OBBLIGO DI ASSISTENZA

    1. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
    2. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 11 e 12), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 14) RECLAMI E DENUNCE

    1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dall’Istituto Scolastico durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
    2. Il Turista dovrà altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Art. 15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. L’Istituto Scolastico o lo studente eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

Art. 16) GARANZIA IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO

Il pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79: Polizza FILO DIRETTO ASSICURAZIONI, Nr 6006001162/S. Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della L.269/98.

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero